Soggiorno dei cittadini comunitari

Servizi Cittadini STRANIERI

Iscrizione anagrafica e rilascio attestati di regolarità del soggiorno dei cittadini comunitari


Dopo l’entrata in vigore del D.Lgs 30/2007, la verifica dei requisiti di regolarità del soggiorno dei cittadini comunitari è stata trasferita ai Comuni.

L'iscrizione all'anagrafe della popolazione residente può essere  richiesta dai cittadini comunitari con diritto di soggiorno superiore ai 3 mesi per i seguenti motivi:

  • lavoratore subordinato o autonomo;
  • disponibilità di risorse economiche sufficienti per sè e per i propri familiari;
  • studenti iscritti presso un Istituto pubblico o privato e la titolarità di un’assicurazione sanitaria o altro titolo nonché la disponibilità di risorse economiche sufficienti per sé e per i propri familiari;
  • familiare che accompagna o raggiunge un cittadino dell’Unione.

Al Comune possono essere presentate tre tipi di richieste:

  • iscrizione anagrafica con rilascio di attestato di ricevuta della domanda di residenza
  • rilascio dell’attestato di regolarità del soggiorno
  • rilascio dell’attestato di soggiorno permanente (dopo 5 anni di residenza in Italia).

COSA OCCORRE

La documentazione da presentare varia a seconda dei casi.


Iscrizione anagrafica con rilascio di attestato di ricevuta della domanda di residenza


Documenti per l'iscrizione all'Anagrafe di cittadini comunitari


- Lavoratori subordinati

  1. Contratto di lavoro;
  2. Comunicazione al CIP (Centro per l’Impiego) e/o denuncia di rapporto di lavoro all’INPS con timbro di arrivo e/o protocollo dei due Enti. Se la data del timbro non è recente (più di 30 giorni) occorre anche l’ultima busta paga o la ricevuta dei versamenti dei contributi all’INPS.

- Regime transitorio per neo comunitari (rumeni e bulgari) - fino al 31.12.2009

L’accesso al mercato del lavoro non è subordinato ad alcuna condizione per il lavoro stagionale e per il lavoro nei  settori agricolo e turistico alberghiero; domestico e di assistenza alla persona; edilizio; metalmeccanico; dirigenziale e altamente qualificato.
Per tutti i restanti settori produttivi – ai quali il cittadino della Romania e della Bulgaria accede previa rilascio del nulla osta dello Sportello Unico per l’Immigrazione presso la Prefettura - il lavoratore dovrà produrre anche tale documento ai fini dell’iscrizione anagrafica disciplinata dal decreto legislativo.

- Lavoratori autonomi

Attestazioni prescritte per esercitare attività lavorativa (es. iscrizione alla Camera di Commercio, autorizzazione comunale al commercio in area pubblica, contratto a progetto, partita IVA ecc.).

- Studenti

  1. Certificazione di iscrizione al corso e durata dello stesso;
  2. Polizza di assicurazione sanitaria o altro titolo idoneo;
  3. Documentazione attestante la disponibilità di risorse economiche. Questo requisito può essere dichiarato, l’autocertificazione deve comunque indicare la fonte di reddito dichiarato e ogni altro elemento utile a poter effettuare le verifiche (es. dati del conto corrente postale e/o bancario).

- Altri

  1. Polizza di assicurazione sanitaria o altro titolo idoneo;
  2. Documentazione attestante la disponibilità di risorse economiche. Questo requisito può essere dichiarato, l’autocertificazione deve comunque indicare la fonte di reddito dichiarato e ogni altro elemento utile a poter effettuare le verifiche (es. dati del conto corrente postale e/o bancario).

- Familiari

  1. Documento di identità (passaporto o documento equipollente se provenienti dall’estero);
  2. Visto di ingresso se provenienti da Paesi per i quali è richiesto;
  3. Documentazione attestante la qualità di familiare (es certificato di matrimonio, certificato di nascita con paternità e maternità, ecc.); la documentazione dovrà essere tradotta e, se richiesto, legalizzata;
  4. Documentazione che attesti che il familiare è a carico del cittadino comunitario solo in caso di discendenti di età superiore ai 21 anni o di ascendenti; la documentazione dovrà essere tradotta e, se richiesto, legalizzata;
  5. Attestato di richiesta di iscrizione del familiare comunitario (solo quando la richiesta di iscrizione non viene fatta assieme a quella del cittadino comunitario).

Per familiari si intendono i discendenti diretti di età inferiore ai 21 anni o a carico e quelli del coniuge gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge.
I familiari non comunitari devono chiedere anche il permesso di soggiorno alla Questura l’iscrizione in anagrafe verrà fatta solo dopo la presentazione del permesso.

N.B.: I cittadini comunitari non ancora residenti, ma in possesso della ricevuta di richiesta del permesso di soggiorno rilasciata dalla Questura o dalle Poste, devono presentare unicamente tale ricevuta e una dichiarazione sulla sussistenza delle condizioni di soggiorno previste dal decreto legislativo.
Per la positiva definizione della pratica è necessario anche il requisito della dimora abituale a Cordenons.


Rilascio dell’attestato di regolarità del soggiorno


Documenti necessari:

L’attestato viene rilasciato ai cittadini già iscritti in anagrafe.

Documentazione necessaria:


- Lavoratori subordinati

  1. Contratto di lavoro;
  2. Comunicazione al CIP (Centro per l’Impiego) e/o denuncia di rapporto di lavoro all’INPS con timbro di arrivo e/o protocollo dei due Enti. Se la data del timbro non è recente (più di 30 giorni) occorre anche l’ultima busta paga o la ricevuta dei versamenti dei contributi all’INPS.

- Regime transitorio per neo comunitari (rumeni e bulgari) - fino al 31.12.2009

L’accesso al mercato del lavoro non è subordinato ad alcuna condizione per il lavoro stagionale e per il lavoro nei seguenti settori: agricolo e turistico alberghiero; domestico e di assistenza alla persona; edilizio; metalmeccanico; dirigenziale e altamente qualificato.
Per tutti i restanti settori produttivi – ai quali il cittadino della Romania e della Bulgaria accede previa rilascio del nulla osta dello Sportello Unico per l’Immigrazione – presso la Prefettura - il lavoratore dovrà produrre anche tale documento ai fini dell’iscrizione anagrafica disciplinata dal decreto legislativo.

- Lavoratori autonomi

Attestazioni prescritte per esercitare attività lavorativa (es. iscrizione alla Camera di Commercio, partita IVA, autorizzazione comunale al commercio in area pubblica, contratto a progetto, ecc.).

- Studenti

  1. Certificazione di iscrizione al corso e durata dello stesso;
  2. Polizza di assicurazione sanitaria o altro titolo idoneo;
  3. Documentazione attestante la disponibilità di risorse economiche. Questo requisito può essere dichiarato, l’autocertificazione deve comunque indicare la fonte di reddito dichiarato e ogni altro elemento utile a poter effettuare le verifiche (es. dati del conto corrente postale e/o bancario).

- Altri

  1. Polizza di assicurazione sanitaria o altro titolo idoneo;
  2. Documentazione attestante la disponibilità di risorse economiche. Questo requisito può essere dichiarato, l’autocertificazione deve comunque indicare la fonte di reddito dichiarato e ogni altro elemento utile a poter effettuare le verifiche (es. dati del conto corrente postale e/o bancario).

- Per tutti

Documento di identità.

- Familiari

  1. Documento di identità (passaporto o documento equipollente se provenienti dall’estero)
  2. Visto di ingresso se provenienti da Paesi per i quali è richiesto;
  3. Documentazione attestante la qualità di familiare (es. certificato di matrimonio, certificato di nascita con paternità e maternità, ecc.); la documentazione dovrà essere tradotta e, se richiesto, legalizzata;
  4. Documentazione che attesti che il familiare è a carico del cittadino comunitario solo in caso di discendenti di età superiore ai 21 anni o di ascendenti; la documentazione dovrà essere tradotta e, se richiesto, legalizzata.  5. Attestato di richiesta di iscrizione del familiare comunitario (solo quando la richiesta di iscrizione non viene fatta assieme a quella del cittadino comunitario).

Per familiari si intendono: il coniuge, i discendenti diretti di età inferiore ai 21 anni o a carico e quelli del coniuge, gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge.
I familiari non comunitari devono chiedere anche il permesso di soggiorno alla Questura, l’iscrizione in anagrafe verrà fatta solo dopo la presentazione del permesso.


Rilascio dell’attestato di soggiorno permanente (dopo 5 anni di residenza in Italia)


L’attestato viene rilasciato ai cittadini comunitari dopo 5 anni di soggiorno regolare in Italia.
Le persone interessate devono presentare la seguente documentazione:

  1. Permesso/carta di soggiorno che “copra” tutti i 5 anni;
  2. Autocertificazione sulla residenza in Italia negli ultimi 5 anni;
  3. Documento di identità;

Deroghe

Sono previste deroghe a favore dei lavoratori che hanno cessato la loro attività e dei loro familiari.

Hanno infatti diritto al soggiorno permanente prima della maturazione dei 5 anni soggiorno:

  1. il lavoratore subordinato o autonomo il quale, nel momento in cui cessa l'attività, ha raggiunto l'età prevista ai fini dell'acquisizione del diritto alla pensione di vecchiaia, o il lavoratore subordinato che cessa di svolgere un'attività subordinata a seguito di pensionamento anticipato, a condizione che abbia svolto nel territorio dello Stato la propria attività almeno negli ultimi dodici mesi e vi abbia soggiornato in via continuativa per oltre tre anni. Ove il lavoratore appartenga ad una categoria per la quale la legge non riconosce il diritto alla pensione di vecchiaia, la condizione relativa all'età è considerata soddisfatta quando l'interessato ha raggiunto l'età di 60 anni;
  2. il lavoratore subordinato o autonomo che ha soggiornato in modo continuativo nello Stato per oltre due anni e cessa di esercitare l'attività professionale a causa di una sopravvenuta incapacità lavorativa permanente. Ove tale incapacità sia stata causata da un infortunio sul lavoro o da una malattia professionale che dà all'interessato diritto ad una prestazione interamente o parzialmente a carico di un'istituzione dello Stato, non si applica alcuna condizione relativa alla durata del soggiorno;
  3. il lavoratore subordinato o autonomo che, dopo tre anni d'attività e di soggiorno continuativi nello Stato, eserciti un'attività subordinata o autonoma in un altro Stato membro, pur continuando a risiedere nel territorio dello Stato, permanendo le condizioni previste per l'iscrizione anagrafica.

Ai fini dell'acquisizione dei diritti previsti nelle lettere a) e b), i periodi di occupazione trascorsi dall'interessato nello Stato membro in cui esercita un'attività sono considerati periodi trascorsi nel territorio nazionale.

I periodi di iscrizione alle liste di mobilità o di disoccupazione involontaria, così come definiti dal decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, o i periodi di sospensione dell'attività indipendenti dalla volontà dell'interessato e l'assenza dal lavoro o la cessazione dell'attività per motivi di malattia o infortunio sono considerati periodi di occupazione ai fini dell'applicazione delle disposizioni sopra indicate.
La sussistenza delle condizioni relative alla durata del soggiorno e dell'attività di cui alla lettera a) e lettera b), non sono necessarie se il coniuge è cittadino italiano, ovvero ha perso la cittadinanza italiana a seguito del matrimonio con il lavoratore dipendente o autonomo.

I familiari, qualunque sia la loro cittadinanza, del lavoratore subordinato o autonomo, che soggiornano con quest'ultimo nel territorio dello Stato, godono del diritto di soggiorno permanente se il lavoratore stesso ha acquisito il diritto di soggiorno permanente per i casi sopra descritti.

Se il lavoratore subordinato o autonomo decede mentre era in attività senza aver ancora acquisito il diritto di soggiorno permanente nei casi sopra indicati, i familiari che hanno soggiornato con il lavoratore nel territorio acquisiscono il diritto di soggiorno permanente, qualora si verifichi una delle seguenti condizioni:

  1. il lavoratore subordinato o autonomo, alla data del suo decesso, abbia soggiornato in via continuativa nel territorio nazionale per due anni;
  2. il decesso sia avvenuto in seguito ad un infortunio sul lavoro o ad una malattia professionale;
  3. il coniuge superstite abbia perso la cittadinanza italiana a seguito del matrimonio con il lavoratore dipendente o autonomo.

Se non rientrano nelle condizioni previste dal presente articolo, i familiari del cittadino dell'Unione di cui all'articolo 11, comma 2, e all'articolo 12, comma 2, che soddisfano le condizioni ivi previste, acquisiscono il diritto di soggiorno permanente dopo aver soggiornato legalmente e in via continuativa per cinque anni nello Stato membro ospitante.

N.B.: tutta la documentazione deve essere prodotta in originale e in copia: la copia verrà trattenuta dall'ufficio, mentre l'originale verrà restituito all'interessato.

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