Cittadinanza italiana a cittadini stranieri di ceppo italiano

Servizi Cittadini STRANIERI

Riconoscimento cittadinanza italiana a cittadini stranieri di ceppo italiano


MODALITÀ

Ascendente cittadino italiano;

Residenza in un Comune Italiano, per ottenere il riconoscimento in Italia; se residente all’estero il procedimento va svolto presso l’Autorità consolare italiana all’estero.


COSA OCCORRE

Il cittadino straniero che risulti discendente di cittadino/a italiano/a in linea retta e che risulti residente in un Comune Italiano puo’ chiedere, con istanza rivolta al Sindaco del Comune di residenza, che gli venga riconosciuta la Cittadinanza italiana “iure sanguinis” ai sensi della Circolare del Ministero dell’Interno K.28.1 del 08/04/1991.

  1. Estratto di nascita dell’avo italiano emigrato all’estero, rilasciato dal Comune italiano ove egli nacque;
  2. Atti di nascita, muniti di traduzione ufficiale italiana, di tutti i suoi discendenti in linea retta, compreso quello della persona rivendicante il possesso della cittadinanza italiana;
  3. Atto di matrimonio dell’avo italiano emigrato all’estero;
  4. Atti di matrimonio dei suoi discendenti, in linea retta, compreso quello dei genitori della persona rivendicante il possesso della cittadinanza italiana;
  5. Certificato rilasciato dalle Competenti Autorità dello Stato Estero di Emigrazione, munito di traduzione ufficiale in lingua italiana, attestante che l’avo italiano a suo tempo emigrato dall’Italia non acquisto’ la cittadinanza dello Stato Estero di emigrazione anteriormente alla nascita dell’ascendente dell’interessato;
  6. Certificato rilasciato dalla competente Autorità Consolare italiana attestante che né gli ascendenti in linea retta né la persona rivendicante il possesso della cittadinanza italiana vi abbiano mai rinunciato ai termini dell’art. 7 della Legge 13 giugno 1912 n. 555 e e art. 11 della Legge 05 febbraio 1992 n. 91;
  7. Certificato di residenza.

NORMATIVA

La normativa è disponibile in due formati:

  1. Formato PDF
  2. Formato RTF
Legge 5 febbraio 1992, n. 91
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