Richiesta residenza anagrafica

Servizi Cittadini STRANIERI

Richiesta residenza anagrafica per cittadini extracomunitari


MODALITÀ

I cittadini extracomunitari che intendano chiedere di essere iscritti nell'Anagrafe della Popolazione Residente debbono presentarsi presso l'Ufficio Anagrafe del Comune ove hanno stabilito la loro residenza e sottoscrivere l'apposito modello.
Essi debbono:

  1. avere la dimora abituale nel territorio del Comune;
  2. presentare il codice fiscale, permesso di soggiorno ed il passaporto in corso di validità;
  3. presentare, se in possesso, certificati rilasciati dalle loro Autorità, legalizzati e corredati da traduzione in lingua italiana, autenticata dall'Autorità consolare italiana che ne attesti la conformità all'originale, necessari per documentare lo stato civile e la nascita con l'indicazione di paternità e maternità.

Alla dichiarazione, seguirà un sopralluogo della Polizia Comunale.

A conclusione del procedimento, sia positivo che negativo, l’ufficiale d’anagrafe, provvederà ad inviare una comunicazione scritta all’interessato. Solo dopo tale comunicazione sarà possibile il rilascio della nuova documentazione.


I cittadini stranieri extracomunitari iscritti in anagrafe, inoltre, hanno l'obbligo di rinnovare all'Ufficiale d'Anagrafe la dichiarazione di residenza nel Comune entro 60 giorni dal rinnovo del permesso di soggiorno.
Allo scopo, bisogna presentarsi personalmente presso l'Ufficio Anagrafe col permesso medesimo.
Per informazioni sul permesso di soggiorno vedi il Portale sull'Immigrazione.


COSA OCCORRE

Codice Fiscale, Passaporto, Permesso di soggiorno, Patente (o fotocopia), carta di circolazione di tutti i mezzi (auto, moto, ciclomotori e rimorchi) intestati ai componenti che variano la residenza.


OSSERVAZIONI: Chiunque cede la proprietà od il godimento o a qualunque altro titolo consente, per un periodo superiore al mese, l'uso di un fabbricato o di una parte di esso, ha l'obbligo di comunicarlo all'Autorità locale di pubblica sicurezza (Sindaco) entro 48 ore dalla consegna dell'immobile.
Chi dà alloggio od ospita uno straniero o apolide, anche se parente o affine, è tenuto a darne comunicazione scritta entro 48 ore all'Autorità locale di pubblica sicurezza (Sindaco), utilizzando l'apposito modello.
Chi cede la proprietà od il godimento di beni immobili, rustici od urbani, posti nel territorio dello Stato ad uno straniero o apolide, anche se parente o affine, è tenuto a darne comunicazione scritta entro 48 ore all'Autorità locale di pubblica sicurezza (Sindaco), utilizzando l’apposito modello.


NORMATIVA

La normativa è disponibile in due formati:

  1. Formato PDF
  2. Formato RTF
D.lgs n.286 del 25.07.1998
D.P.R. 223/1989
D.P.R. n.394 del 31.08.1999
Normativa cessione di fabbricato: Art.12 D.L. n.59 del 21.03.1978, convertito con modificazioni in legge 18.05.1978
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