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Che cos'è lo Statuto comunale
Lo Statuto comunale è il testo fondamentale che stabilisce
le linee guida alle quali si deve orientare l'attività del Comune. La
definizione di "Statuto" è contenuta all'interno del Decreto
Legislativo n. 267 del 2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
enti locali" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 settembre 2000, n.
227, S.O. che recita:
Art.6
Statuti comunali e provinciali.
- I comuni e le province adottano il proprio statuto.
- Lo statuto, nell'àmbito dei princìpi fissati dal presente testo unico,
stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione dell'ente e, in
particolare, specifica le attribuzioni degli organi e le forme di garanzia
e di partecipazione delle minoranze, i modi di esercizio della
rappresentanza legale dell'ente, anche in giudizio. Lo statuto stabilisce,
altresì, i criteri generali in materia di organizzazione dell'ente, le
forme di collaborazione fra comuni e province, della partecipazione
popolare, del decentramento, dell'accesso dei cittadini alle informazioni e
ai procedimenti amministrativi, lo stemma e il gonfalone e quanto
ulteriormente previsto dal presente testo unico.
- Gli statuti comunali e provinciali stabiliscono norme per assicurare
condizioni di pari opportunità tra uomo e donna ai sensi della legge 10
aprile 1991, n. 125, e per promuovere la presenza di entrambi i sessi nelle
giunte e negli organi collegiali del comune e della provincia, nonché degli
enti, aziende ed istituzioni da essi dipendenti.
- Gli statuti sono deliberati dai rispettivi consigli con il voto
favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale
maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive
sedute da tenersi entro trenta giorni e lo statuto è approvato se ottiene
per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri
assegnati. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle
modifiche statutarie.
- Dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo
regionale, lo statuto è pubblicato nel bollettino ufficiale della Regione,
affisso all'albo pretorio dell'ente per trenta giorni consecutivi ed
inviato al Ministero dell'interno per essere inserito nella raccolta
ufficiale degli statuti. Lo statuto entra in vigore decorsi trenta giorni
dalla sua affissione all'albo pretorio dell'ente.
- L'ufficio del Ministero dell'interno, istituito per la raccolta e la
conservazione degli statuti comunali e provinciali, cura anche adeguate
forme di pubblicità degli statuti stessi
Il presente articolo corrisponde agli artt. 4 e 59, L. 8 giugno 1990, n.
142, e all'art. 27, L. 25 marzo 1993, n. 81, ora abrogati. |