Che cos'č lo Statuto comunale

Che cos'è lo Statuto comunale

Lo Statuto comunale è il testo fondamentale che stabilisce le linee guida alle quali si deve orientare l'attività del Comune. La definizione di "Statuto" è contenuta all'interno del Decreto Legislativo n. 267 del 2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 settembre 2000, n. 227, S.O. che recita:

Art.6

Statuti comunali e provinciali.

  1. I comuni e le province adottano il proprio statuto.
  2. Lo statuto, nell'àmbito dei princìpi fissati dal presente testo unico, stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione dell'ente e, in particolare, specifica le attribuzioni degli organi e le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze, i modi di esercizio della rappresentanza legale dell'ente, anche in giudizio. Lo statuto stabilisce, altresì, i criteri generali in materia di organizzazione dell'ente, le forme di collaborazione fra comuni e province, della partecipazione popolare, del decentramento, dell'accesso dei cittadini alle informazioni e ai procedimenti amministrativi, lo stemma e il gonfalone e quanto ulteriormente previsto dal presente testo unico.
  3. Gli statuti comunali e provinciali stabiliscono norme per assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 125, e per promuovere la presenza di entrambi i sessi nelle giunte e negli organi collegiali del comune e della provincia, nonché degli enti, aziende ed istituzioni da essi dipendenti.
  4. Gli statuti sono deliberati dai rispettivi consigli con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle modifiche statutarie.
  5. Dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, lo statuto è pubblicato nel bollettino ufficiale della Regione, affisso all'albo pretorio dell'ente per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti. Lo statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio dell'ente.
  6. L'ufficio del Ministero dell'interno, istituito per la raccolta e la conservazione degli statuti comunali e provinciali, cura anche adeguate forme di pubblicità degli statuti stessi

Il presente articolo corrisponde agli artt. 4 e 59, L. 8 giugno 1990, n. 142, e all'art. 27, L. 25 marzo 1993, n. 81, ora abrogati.

La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, per la sua specialità, disciplina in materia di enti locali. Si riporta di seguito uno stralcio della Legge Regionale riguardante gli Statuti comunali.

 Legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 (*)
Principi e norme fondamentali del sistema Regione - autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia.

Art. 12
(Statuti)

1. I Comuni e le Province adottano il proprio statuto.
2. Lo statuto, in armonia con la Costituzione e con l'osservanza dei principi fissati dalla legislazione regionale in materia di elezioni, organi di governo e funzioni fondamentali, nonché in materia di organizzazione pubblica, stabilisce i principi di organizzazione e funzionamento dell'ente, le forme di controllo, anche sostitutivo, le garanzie delle minoranze, le forme di partecipazione popolare, nonché le condizioni per assicurare pari opportunità tra uomo e donna anche in ordine alla presenza negli organi collegiali dell'ente.
3. Gli statuti e le relative modificazioni sono deliberati dai rispettivi consigli con il voto favorevole dei due terzi, arrotondati per eccesso, dei componenti assegnati al consiglio. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni; in tal caso gli statuti e le relative modificazioni sono approvati se ottengono per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti assegnati, computando a tale fine anche la votazione espressa nella prima seduta.
4. Gli statuti e le relative modificazioni sono affissi all'albo pretorio dell'ente locale per quindici giorni consecutivi e trasmessi alla struttura regionale competente in materia di autonomie locali, che ne cura la pubblicazione sul sito informatico istituzionale della Regione.
5. La Regione cura la raccolta e la conservazione degli statuti degli enti locali e assicura adeguate forme di pubblicità degli statuti stessi.
6. Gli statuti e le relative modificazioni entrano in vigore decorsi sette giorni dalla loro affissione all'albo pretorio dell'ente locale.
 
(*) TESTO COORDINATO (aggiornato alla L.R. 28 giugno 2016, n. 10)
 
 

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