Matrimonio cittadino straniero in Italia

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Matrimonio Cittadino straniero in Italia


Lo straniero che vuole contrarre matrimonio in Italia deve presentare all'ufficiale dello stato civile una dichiarazione dell'autorità competente del proprio paese, dalla quale risulti che giusta le leggi a cui è sottoposto nulla osta al matrimonio nonché un documento attestante la regolarità del soggiorno nel territorio italiano.

Pertanto il matrimonio dello straniero extracomunitario è subordinato alla condizione che lo stesso sia regolarmente soggiornante sul territorio nazionale. Tale condizione deve sussistere all'atto della pubblicazione e al momento della celebrazione del matrimonio.

I documenti che attestano la regolarità del soggiorno sono:

  1. permesso di soggiorno;
  2. permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
  3. carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell'Unione.

Per i soggiorni di breve durata, disciplinati dalla legge 28 maggio 2007, n.68 non è richiesto il permesso di soggiorno qualora la durata del soggiorno stesso non sia superiore a tre mesi. In tali ipotesi la regolarità del soggiorno del nubendo può essere attestata dall'impronta del timbro Schengen apposto sul documento di viaggio dall'Autorità di frontiera o dalla copia della dichiarazione di presenza resa al Questore entro 8 giorni dall'ingresso, ovvero, dalla copia della dichiarazione resa ai sensi dell'art. 109 del R.D. n. 773/1931 ai gestori di esercizi alberghieri e di altre strutture ricettive.

Per contrarre matrimonio lo straniero in attesa di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato dovrà esibire:

  1. il contratto di soggiorno stipulato presso lo Sportello unico per l'immigrazione;
  2. la domanda di rilascio del permesso di soggiorno presentata allo Sportello unico per l'immigrazione;
  3. la ricevuta rilasciata dall'ufficio postale attestante l'avvenuta presentazione della richiesta del permesso di soggiorno.

Per contrarre matrimonio lo straniero in attesa di rilascio del permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare dovrà esibire:

  1. il visto d'ingresso;
  2. la copia non autenticata del nulla osta rilasciato dallo Sportello unico dell'immigrazione;
  3. la ricevuta rilasciata dall'ufficio postale attestante l'avvenuta presentazione della richiesta del permesso di soggiorno.

Per contrarre matrimonio lo straniero in attesa del rinnovo del permesso di soggiorno dovrà esibire:

  1. la ricevuta della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno;
  2. il permesso da rinnovare, al fine di verificare che la presentazione dell'istanza sia avvenuta nei termini di legge.
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