Cittadinanza italiana a cittadini stranieri coniugati a italiani

Servizi Cittadini STRANIERI

Concessione cittadinanza italiana a cittadini stranieri coniugati a italiani


MODALITÀ

L'ufficio competente al ricevimento della domanda e alla fase istruttoria è la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo.
Successivamente il Ministero provvede ad emanare il provvedimento di concessione. Il decreto viene trasmesso alla Prefettura che provvede a consegnarlo all'interessato.
Il cittadino straniero, al quale è stata concessa la cittadinanza italiana, ha 6 mesi di tempo - dalla notifica - per prestare giuramento presso il Comune, atto indispensabile per rendere efficace il provvedimento.

Requisiti:

Lo straniero coniugato con un cittadino/a italiano/a e residente legalmente in Italia da almeno due anni dalla data del matrimonio, ovvero, se residente all’estero, dopo tre anni dalla data del matrimonio, purchè nei predetti periodi non siano intervenuti scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e non sussista separazione legale.
I predetti termini sono ridotti della metà in presenza di figli nati o adottati dai coniugi.


DOCUMENTAZIONE NECESSARIA

La domanda va indirizzata al Ministero dell'Interno, per il tramite della Prefettura.
Per la domanda e la documentazione da allegare si veda il sito del Ministero dell'Interno.

DOMANDA Cittadinanza per Matrimonio
DOMANDA Cittadinanza per Residenza


NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Legge 5 febbraio 1992, n. 91 (Gazzetta Ufficiale n. 38 del 15/2/92)

Definizione del procedimento -art. 3 D.P.R. 362/94 - (per quanto previsto dagli artt. 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il termine per la definizione dei procedimenti di cui al presente Regolamento è di 730 giorni dalla data di presentazione della domanda -due anni-).


NORMATIVA

La normativa è disponibile in due formati:

  1. Formato PDF
  2. Formato RTF
D.P.R. n.362/94
Legge 5 febbraio 1992, n. 91
torna all'inizio del contenuto