CAMPAGNA DI MACELLAZIONE SUINI A DOMICILIO PER USO DOMESTICO PRIVATO 2024 / 2025

 

INFORMAZIONI UTILI

 

  1. La macellazione a domicilio dei suini per consumo domestico privato può essere effettuata fino a 4 capi all’anno per nucleo familiare. Non è prevista l’autorizzazione comunale né l’ispezione veterinaria sistematica, a condizione che il privato notifichi l’avvio delle attività, almeno 3 giorni feriali prima della macellazione, al Servizio Veterinario, per l’espletamento della vigilanza sulle condizioni igienico-sanitarie e sulla destinazione delle carni e dei prodotti derivati.

 

  1. Le comunicazioni, con la compilazione dell’apposito modello di notifica, devono essere recapitate ad uno dei seguenti Distretti Veterinari:

 

Distretto

Indirizzo ufficio Veterinario

Orario di apertura al pubblico

Distretto del Livenza (Ovest)

SACILE – via Ettoreo 4

Venerdì dalle 10.30 alle 12.30

AVIANO – Via de Zan 9

Lunedì dalle 8.00 alle 9.30

Martedì dalle 8.30 alle 11.00

Distretto delle Dolomiti Friulane

(Nord)

MANIAGO – Fratta, via Rosa Brustolo, 54

Giovedì dalle 14.00 alle 16.00

SPILIMBERGO – via Raffaello 1

Martedì e Mercoledì dalle 8.30 alle 10.00

Distretto del Noncello (Urbano)

SAN QUIRINO – via Valle d’Istria 2

Mercoledì e Venerdì dalle 11.00 alle 12.30

Distretto del Sile

(Sud)

AZZANO DECIMO – via Belvedere 2

Lunedì e Venerdì dalle 11.00 alle 12.30

 

Oppure all’indirizzo PEC: asfo.protgen@certsanita.fvg.it

                                

Almeno tre giorni prima della macellazione stessa, specificando l’ora, il luogo ed il numero dei suini da macellare.

 

  1. Oltre il limite di 4 suini all’anno la macellazione è consentita unicamente presso macelli riconosciuti ai sensi del Regolamento CE 853/04.

 

  1. E’ vietata la lavorazioni delle carni ottenute da macellazione a domicilio per uso domestico privato  nei locali registrati ai sensi del Reg. 852/04 di esercizi agrituristici, unità di ristorazione e/o laboratori di produzione di prodotti di salumeria.

 

  1. E’ vietata la macellazione nelle ore notturne e nelle giornate festive del 25 dicembre e 1° gennaio.

 

  1. E’ vietata la immissione sul mercato delle carni e dei prodotti derivati dai suini macellati per uso domestico privato.

 

  1. Le attrezzature, gli utensili ed i locali adibiti alla macellazione ed alla lavorazione delle carni devono essere preventivamente lavati e disinfettati e mantenuti in perfette condizioni igienico-sanitarie.

 

  1. Per risparmiare agli animali dolori e sofferenze evitabili, l’operazione di stordimento immediatamente precedente a quella di dissanguamento, deve essere praticata con pistola a proiettile captivo penetrante, secondo le prescrizioni dell’art. 10 del Regolamento CE 1099/2009.

 

  1. Per l’intervento del veterinario ufficiale, nell’ambito dell’attività di vigilanza e per il campionamento ai fini dell’esame per la ricerca delle trichine non è previsto il versamento di alcun importo.

 

  1. Solo nel caso in cui sia richiesta(dal norcino in presenza di manifestazioni riconducibili ad uno stato patologico (non salute) dell’animale prima dello stordimento oppure dopo lo stordimento, in relazione ai quadri anatomo-patologici rinvenuti) per la visita ispettiva veterinaria è previsto il pagamento dell’importo della relativa tariffa di cui al D. Lvo 32/2021.

 

  1. I sottoprodotti di origine animale residuati dall’attività di macellazione devono essere smaltiti tramite ditta autorizzata. La conservazione dei documenti di consegna è utile a dimostrare alle autorità preposte al controllo la corretta gestione dei sottoprodotti.

 

 

Indirizzo web completo di modulistica e informativa: https://asfo.sanita.fvg.it/it/news/2024_10_15-01.html

 

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Redazione sito web
Pagina aggiornata il 16 ott 2024, 13:02:20