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Tutti i cittadini, uomini e donne, residenti nel comune che, non essendo già iscritti negli albi definitivi dei giudici popolari, siano in possesso dei requisiti stabiliti dagli artt. 9 e 10 della Legge 10 aprile 1951 n. 287, per l’esercizio delle funzioni rispettivamente di giudice popolare di Corte d’Assise, o di Corte d’Assise d’Appello e non si trovino nelle condizioni di cui all’art. 12, sono invitati a iscriversi negli elenchi integrativi comunali.