Autentica di firma
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La firma deve essere apposta in presenza del funzionario, previa identificazione del sottoscrittore (esibizione di un documento di identità valido), quindi attestare che la firma è stata apposta in sua presenza. Si possono autenticare le sottoscrizioni: Degli atti relativi al passaggio di proprietà dei beni mobili registrati e la costituzione di diritti di garanzia su di essi, ovvero pegni ed ipoteche. Relative a quietanze liberatorie. Sugli atti previsti dal Codice di Procedura Penale. Su determinati atti relativi le adozioni. Su dichiarazioni inerenti la sussistenza del debito. Le firme in materia elettorale (art. 14 L. 53/1990, che estende anche al Sindaco e ad altri soggetti la competenza ad autenticare) o in materia di adozione (art. 31 lett. e) L. 184/1983). Le istanze e dichiarazioni sostitutive rivolte a privati. Notiamo che “istanza”, in senso giuridico, è il documento col quale si chiede ad una PA di iniziare un iter amministrativo. Dato che, in questo caso, il c. 2 si riferisce specificamente a soggetti diversi dalla PA, il Legislatore deve necessariamente aver usato questo termine nel senso più generico di “richiesta”. Quindi sì all’autentica, ad esempio, su richieste rivolte a banche o assicurazioni.
Data pubblicazione:
04/09/24