Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà - autentica di firma
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Il cittadino può dichiarare stati, fatti o qualità personali, che sono a sua diretta conoscenza, anche relativi a terze persone, utilizzando le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà. La firma va apposta davanti al pubblico ufficiale per l'autentica solo nel caso in cui il soggetto lo richieda (es. banca, assicurazione, etc.).
Il cittadino, pienamente capace di agire, che non sa o non può firmare perché fisicamente impedito, rende la dichiarazione davanti al pubblico ufficiale. Il cittadino si assume la responsabilità di quanto dichiara e ne risponde penalmente in caso di dichiarazione falsa o mendace, come previsto dall'art. 76 del dPR 445/2000. Non si possono autodichiarare: - Dichiarazioni future - Dichiarazioni d’impegno - Accettazioni o rinunce d’incarico - Procure - Scritture private - Dichiarazioni a contenuto negoziale regolate dal codice civile
Data pubblicazione:
04/09/24