Separazione e divorzio
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L’art. 12 della L. n. 162/2014 prevede la possibilità per i coniugi di comparire direttamente innanzi all’ufficiale dello stato civile del Comune, per concludere un accordo di separazione, di divorzio o di modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio. L’assistenza degli avvocati difensori è facoltativa. Competente a ricevere l’accordo è il Comune di: - celebrazione del matrimonio in forma civile; - celebrazione del matrimonio in forma religiosa; - trascrizione del matrimonio celebrato all’estero (da due cittadini italiani, o da un cittadino italiano e un cittadino straniero); - residenza di uno dei coniugi. Tale modalità semplificata è a disposizione dei coniugi solo quando NON vi siano: - figli minori di entrambi i coniugi; - figli maggiorenni di entrambi i coniugi, incapaci, portatori di handicap grave ai sensi dell'art.3, c.3, della L. n.104/1992, o economicamente non autosufficienti. Inoltre l’accordo NON potrà contenere patti di trasferimento patrimoniale (es. uso della casa coniugale, liquidazioni una tantum, ecc.), ad eccezione dell'obbligo di pagamento di un somma di denaro a titolo di assegno periodico.
Data pubblicazione:
04/09/24