Amministrazione trasparente

Il de creto legislativo 14 marzo 2013 n. 33  recante disposizioni in materia di “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” ha stabilito i seguenti punti principali:
 
  • è stato istituito l’obbligo di pubblicità: delle situazioni patrimoniali di politici, e parenti entro il secondo grado per i Comuni con più di 15.000 abitanti; degli atti dei procedimenti di approvazione dei piani regolatori e delle varianti urbanistiche;
  • è stata data una definizione del principio generale di trasparenza: accessibilità totale delle informazioni che riguardano l’organizzazione e l’attività delle P.A., allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche.
  • è stabilito il principio della totale accessibilità alle informazioni e documenti individuati dallo stesso decreto, garantendone l’accessibilità a chiunque lo richieda; fermo restando i limiti previsti per l’accesso agli atti previsto dalla legge sul procedimento amministrativo n.241 del 1990.
  • è introdotto un nuovo istituto: il diritto di accesso civico. Tutti i cittadini hanno diritto di chiedere e ottenere che le P.A. pubblichino atti, documenti e informazioni, previsti dallo medesimo decreto, che detengono e che non hanno ancora divulgato.
  • è previsto l’obbligo per i siti istituzionali di creare un’apposita sezione – «Amministrazione trasparente» – nella quale inserire tutto quello che stabilisce il provvedimento.
  • viene disciplinato il Piano triennale per la trasparenza e l’integrità – che è parte integrante del Piano di prevenzione della corruzione – e che deve indicare le modalità di attuazione degli obblighi di trasparenza e gli obiettivi collegati con il piano della performance.
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